ASSOCIAZIONE ANGELI SCONOSCIUTI
prevenzione e sicurezza per fermare le stragi stradali
Assistenza Legale e Psicologica Vittime Strada

Avv. Giuseppe Auriemma foro di Cassino
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Abbiamo posto questa domanda al nostro legale dell'associazione: In caso di incidente stradale con esito fatale di uno o più passeggeri, siano questi seduti anteriormente o posteriormente che, nonostante la raccomandazione del conducente del mezzo di indossare le cinture di sicurezza abbiano volutamente disatteso tale richiesta, su chi ricade la responsabilità del decesso?
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La Cassazione conferma la responsabilità del conducente che omette di far indossare le cinture di sicurezza ai passeggeri
Commento alla Sentenza n. 46566 del 18 dicembre 2024 resa dalla IV Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione
Giunta quasi in parallelo con la recente riforma del Codice della Strada che ha reso ancor più stringenti le norme riguardanti la sicurezza stradale, la sentenza n. 46566 del 18 dicembre 2024, pronunciata dalla IV Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha avuto un ampio eco sulla stampa, tuttavia la stessa conferma sostanzialmente un orientamento ormai consolidato dei giudici nomofilattici nel ritenere responsabile il conducente dell’autovettura per aver omesso di far indossare le cinture di sicurezza ai passeggeri.
Come noto, il conducente di un veicolo deve assicurarsi che tutti i trasportati si conformino alle regole stabilite dalla normativa sulla circolazione stradale. In particolare, la Corte di Cassazione, sin dalla fine degli anni Ottanta, ha ritenuto il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del trasportato quale incidenza causale nell’evento dannoso derivante da un sinistro stradale, da ascriversi non solo al trasportato, quale trasgressore del disposto normativo, ma anche al conducente, per avere lo stesso reso possibile la circolazione del veicolo. Quest’ultimo, infatti, pur non essendo il diretto destinatario della norma è, di fatto, l’unico responsabile della “circolazione del veicolo”, essendo tenuto sotto il profilo della normale diligenza al rispetto delle norme sulla circolazione. La Suprema Corte di Cassazione ha statuito, in sostanza, che il conducente essendo responsabile dei danni prodotti dalla circolazione del veicolo, concorre con il trasportato, nella responsabilità dei danni da quest’ultimo causati ai terzi (cfr. Cass. Civ. n. 6145/1987; n. 8216/2002; n. 18177/2007). Pertanto, qualora il veicolo circoli in condizione di insicurezza le stesse sono diretta conseguenza non solo dell’azione e/o omissione del trasportato, ma anche del conducente che, prima di iniziare la marcia, deve assicurarsi che essa avvenga in conformità ai principi di prudenza e sicurezza.
Siamo di fronte, dunque, ad un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo produttivo l’evento dannoso tra conducente e trasportato, tant’è che ai sensi dell’art. 2051 c.c., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo le norme generali degli artt. 2043, 2056 e 1227 c.c., anche il pregiudizio all’integrità fisica del trasportato riportato in conseguenza del sinistro, in considerazione del fatto che il comportamento di quest’ultimo non vale ad interrompere il nesso di causa tra condotta del conducente e danno, né tantomeno integra un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili. In parole povere, il conducente di un veicolo è tenuto ad esigere che tutti i passeggeri indossino la cintura di sicurezza e, in caso di renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o sospendere la marcia. Sotto il profilo penale, il conducente risponderà anche del delitto di lesioni colpose da sinistro stradale ai danni del passeggero, atteso che l’obbligo di verificare l’uso delle cinture rende l’evento non riconducibile a colpa esclusiva della persona offesa.
Per quanto attiene, poi, alle eventuali lesioni riportate dal trasportato, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza si configura come fatto colposo del danneggiato, elemento questo che determinerà chiaramente una diminuzione del risarcimento dovuto da parte del conducente ai sensi dell’art. 1227 c.c.. Sul punto si evidenzia, tuttavia, che la giurisprudenza richiede l’allegazione della circostanza secondo cui l’uso dei dispositivi di sicurezza avrebbe ridotto, o eventualmente eliso, il danno, elemento questo da valutarsi anche attraverso l’ammissione di una consulenza tecnica. Ovviamente tale principio si applica anche nei confronti dei congiunti che agiranno per ottenere il risarcimento dei danni subiti iure proprio (Cass. Civ. 22514/2014).
Tale orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 2531/2019 laddove è stato confermato che in capo al conducente grava l’obbligo di assicurarsi che i passeggeri indossino le cinture. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che, in caso di sinistro stradale, il conducente del veicolo non potrà essere esonerato dalla responsabilità per gli eventuali danni subiti dai passeggeri che non indossino la cintura di sicurezza, anche nell'ipotesi in cui egli non abbia causato l'incidente.
Il Codice della Strada sancisce, infatti, che “il conducente ed i passeggeri dei veicoli muniti di cinture di sicurezza hanno l’obbligo di indossarle in qualsiasi situazione di marcia”, pertanto vi è l’obbligo di indossare le cinture per tutti i trasportati sul veicolo, anche per coloro che occupano i sedili posteriori, e l’inosservanza del dettato codicistico comporta l’applicazione di una sanzione.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2531 ha chiarito ancora che: “Il comportamento colpevole del danneggiato non può in ogni caso valere a interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo e la produzione del danno, né vale ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili. Può esservi, al più, concorso di colpa fra le parti, con riduzione percentuale del risarcimento del danno, ma non certo esclusione totale di responsabilità in capo al conducente del veicolo e del relativo obbligo risarcitorio”.
Ebbene, per ciò che riguarda la responsabilità civile, il conducente è responsabile dei danni cagionati ai terzi trasportati in conseguenza del sinistro da lui cagionato; tuttavia, la sentenza in commento dispone che il risarcimento sia ridotto, per concorso di colpa, se il passeggero non dimostra che indossava la cintura di sicurezza al momento dell’evento dannoso.
Una ulteriore riflessione va fatta sulla più recente sentenza n. 46566 del 18 dicembre 2024 con la quale la IV Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la pronuncia del Tribunale di Frosinone con la quale era stata assolta una ragazza, imputata per il delitto di cui all’art. 589 c.p. (Omicidio Colposo) per aver provocato il decesso del passeggero, in conseguenza di una repentina manovra posta in essere per evitare l’attraversamento improvviso di un cane randagio. Il passeggero, seduto sul sedile posteriore, e sprovvisto di cintura di sicurezza era stato sbalzato dal finestrino, rimanendo schiacciato dal veicolo che si era ribaltato sul suo lato.
La suddetta sentenza era stata impugnata con ricorso per saltum dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, il quale partendo da una articolata disamina del combinato disposto di cui all’art. 589 c.p. e dell’art. 127 C.d.S. secondo cui “risponde di omicidio colposo chi, prima di intraprendere la marcia del veicolo con passeggeri a bordo, non esige che costoro indossino la cintura di sicurezza, verificando che lo facciano e in caso di renitenza, rifiuti il trasporto, continuando a verificarlo durante la marcia, anche con l'aiuto degli altri passeggeri trasportati, interpellando direttamente il passeggero”, ha evidenziato come dalle deposizioni testimoniali era emerso che la conducente non avrebbe preteso che i passeggeri indossassero le cinture di sicurezza, ma soprattutto ha valorizzato le risultanze della CTU espletata in primo grado.
L’ausiliario, in detta sede, aveva evidenziato che “era verosimile ritenere che l'utilizzo della cintura di sicurezza avrebbe ragionevolmente impedito” la morte del passeggero. Ritenuto fondato il ricorso, la Suprema Corte rifacendosi a precedenti sentenze del 1996, 2003, 2020 e 2022, ha precisato che, anche laddove si escludano responsabilità penali nella manovra evasiva posta in essere dal conducente, questi sarà sempre responsabile ove non pretenda e verifichi il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di tutti i passeggeri dell’autovettura, una volta accertato il nesso causale.
Evidenziate le identità e le peculiarità dei profili di responsabilità del conducente in sede civile e in quella penale, va rimarcato come sotto quest’ultimo aspetto l’art. 172 C.d.S. sia corroborato dal disposto di cui all’art. 589 c.p., pertanto la Corte di Cassazione non poteva che sposare la tesi del Procuratore Generale della Corte di Appello di Roma, anche in considerazione del consolidato orientamento delle precedenti pronunce. È pur vero, tuttavia, che il sistema sanzionatorio previsto dal vigente Codice della Strada ai sensi dell’art. 1 comma 1 e comma 10 non preveda neppure la decurtazione di punti per il conducente ma unicamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da euro 83 a euro 332). Qualora il mancato uso riguardi un minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.
Solo nel caso in cui il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, nella medesima violazione per almeno due volte è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Solo per completezza, si evidenzia che l’art. 172 C.d.S. al comma 11 prevede che per colui il quale, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 167.
Avv. Giuseppe Auriemma del Foro di Cassino
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